- Premessa. Nozione di pacchetto turistico
Ai sensi dell'art. 2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17
marzo 1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti
"tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata
superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio (omissis) ... che costituiscano parte
significativa del "pacchetto turistico".
- Fonti legislative
Il contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti
turistici, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni
generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al Consumatore viaggiatore. Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, è altresì disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal
sovracitato D. Lgs. 111/95.
- Prenotazioni
La domanda di prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito
ad accettazione da parte del Consumatore delle presenti
condizioni generali. L'accettazione delle prenotazioni è
subordinata all'effettuazione del relativo pagamento, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l'organizzatore invierà voucher di scambio anche a mezzo
sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nelle note e nei dettagli
dell'offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno
fornite, o indicate nei relativi documenti di viaggio,
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile
prima dell'inizio del viaggio.
- Pagamenti
Il Consumatore provvederà a versare l'intero ammontare in
unica soluzione nelle modalità indicate nella scheda di
prenotazione, e, in ogni caso, entro e non oltre le 8 (otto)
ore lavorative successive all'atto della prenotazione. La
mancata effettuazione del pagamento nei termini stabiliti
costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale
da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento
degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.
- Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico e/o dei viaggi, e/o dei
soggiorni e/o di servizi turistici singolarmente considerati
è indicato per ogni offerta e nella scheda "prenotazione".
Altri oneri posti a carico del viaggiatore, andranno sempre
specificate nella voce accessori, nelle note e nei dettagli
dell'offerta.
- Recesso del consumatore
Easy Market S.p.A. considerando la tempistica e le modalità
con cui opera, non prevede né accetta alcun tipo di
annullamento del viaggio e per nessun motivo, neanche di
carattere eccezionale, rimborserà la cifra, o parte di essa,
versata per l'acquisto del viaggio.
- Annullamento del pacchetto turistico
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi
oggetto del pacchetto turistico, il Consumatore potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 111/95,
sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui
imputabile.
- Modifiche essenziali del contratto da parte
dell'operatore
Prima della partenza l'operatore può modificare in modo
significativo uno o più elementi essenziali del contratto
dandone immediata comunicazione al Consumatore indicando il
tipo di modifica. In considerazione della prassi che sia per
ragioni tecniche operative che commerciali le Compagnie
aeree si riservano la facoltà di modificare gli orari e gli
operativi di volo, nonché il tipo e la Compagnia titolare
dei mezzi utilizzati, specialmente per i voli speciali ITC,
Easy Market S.p.A., appena ricevuta la comunicazione
dall'organizzatore, s'impegna a comunicare immediatamente al
Consumatore le modifiche, qualora le stesse compromettano
nella sostanza la fruizione oppure la qualità del servizio
convenuto. In virtù della suddetta prassi, e al fine di
evitare casi di mancata ricezione della comunicazione della
modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore, questo
stesso è tenuto a contattare Easy Market S.p.A. 24 ore prima
della partenza per apprendere di eventuali modifiche.
- Modifiche dopo la partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale del
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal Consumatore per serie e giustificate ragioni,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
- Sostituzioni
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona, ma Easy Market S.p.A. considerando la tempistica e
le modalità con cui opera, ed eccetto per i voli di linea,
prevede per ogni cessione o sostituzione del viaggiatore un
rimborso spese di 50 euro, a carico dello stesso
viaggiatore.
Resta chiaro che, qualora si registrasse una cessione, il
nominativo e le generalità del cessionario, come quelle del
nuovo viaggiatore, devono essere tempestivamente segnalate a
Easy Market S.p.A., che se ne riserva l'accettazione in base
ai termini in cui è stata presentata la richiesta.
Il soggetto subentrante sarà comunque solidalmente
responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo
del prezzo, nonché del rimborso spese del presente articolo.
- Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza,
a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore,
nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il
consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà
altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della
prenotazione, quei particolari desiderati che potranno
eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l'attuazione.
- Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita solo nel caso in cui essa venga espressamente
e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato, in assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si
riferisce, è stabilità dall'organizzatore in base a propri
criteri di valutazione degli standard di qualità.
- Regime di responsabilità
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a
motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è
derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
- Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità, sia a titolo contrattuale che
extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962
sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui
agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In
ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli
alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi
oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art.
13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette
convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni
internazionali concernenti le prestazioni oggetto del
pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i
limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme
vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
- Obbligo di assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al Consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del
Consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli
obblighi a carico di quest'ultimo.
- Reclami e denunce
Il Consumatore a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 n.
2 D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma
di reclamo, all'organizzatore le difformità e i vizi del
pacchetto turistico, nonché le inadempienze della sua
organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro
verificarsi al fine di consentire all'organizzatore di porvi
tempestivo ed efficace rimedio, il Consumatore deve altresì
sporgere reclamo tramite raccomandata, entro 10 giorni dalla
data del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione
delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare
al Consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 13
al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel
caso di reclamo presentato al termine dei servizi,
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle
richieste del consumatore.
- Assicurazione contro le spese di annullamento e di
rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della
partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
- Fondo di Garanzia
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del consiglio
dei ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il
Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs.
111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore
o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di
viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire
un'immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95.
- Clausola compromissoria
Di comune accordo ai sensi dell'art. 29 CCV, potrà essere
previsto che le controversie insorgenti dall'applicazione,
interpretazione ed esecuzione del contratto siano rimesse al
giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri,
dei quali due nominati uno per ciascuna delle due parti in
causa, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta;
il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato
di comune accordo dagli arbitri già designati, o in mancanza
d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. La sede
del collegio arbitrale, che ha sede stabilita in Milano,
deciderà ritualmente e secondo diritto, con lodo
inappellabile, depositato entro 90 giorni dalla costituzione
della terna arbitrale, previo eventuale tentativo di
conciliazione.
ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli
servizi turistici.
- Disposizioni normative
Il contratto avente ad oggetto la vendita del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da
17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione.
- Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7; art.
8; art. 9, c.1°; art. 10; art. 14, c.1; art. 15;
art. 17. L'applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc.).
- Informativa e consenso ai sensi della Legge
675/1996
La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha la finalità
di garantire che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale.
La legge stabilisce che la persona riceva informazioni
circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati
personali e che all'interessato sia richiesto il
consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati,
per i quali da parte di Easy Market S.p.A. le viene
chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere
obblighi di legge e di contratto e per il corretto
esercizio dei suoi diritti.
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Art. 13 Legge 675/1996 (Diritti
dell'interessato)
In relazione al trattamento dei dati personali
l'interessato ha diritto: di conoscere mediante accesso
gratuito al registro di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera (a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo; di essere informato su quanto
indicato all'art. 7 comma 4, lettere a), b) e h); di
ottenere a cura del titolare o del responsabile senza
ritardo: la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e della finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto. Per ciascuna
richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati secondo le modalità e dentro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni. Restano ferme le norme sul segreto
personale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
N.B. "Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all'estero. |
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